(massima n. 2)
Ai rapporti tra sede principale e sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace č applicabile l'art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ. - posto che, secondo l'art. 311 cod. proc. civ., il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto quanto non appositamente regolato, č retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili. Ne consegue che anche con riferimento a tale organo giudiziario, i rapporti tra sede principale e distaccata non sono mai riconducibili a questioni di competenza, ma soltanto alla regola di distribuzione degli affari, interna allo stesso ufficio, il cui regime č fissato da detta norma. (Regola competenza).