(massima n. 1)
In tema di prescrizione delle servita (art. 1073 c.c.), la ripartizione dell'onere della prova va risolta applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una eccezione in senso proprio (art. 2938 c.c.), la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697, secondo comma, c.c.), deve darsi da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitł non l'ha esercitata per almeno un ventennio.