(massima n. 1)
Il diritto, nascente dalla sentenza di condanna all'abbattimento delle opere realizzate in contrasto con la servitù, è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e non al pia lungo termine ventennale previsto dall'art. 1073 dello stesso codice in tema di non uso della servitù, configurandosi come diritto ad ottenere una prestazione di fare, determinata giudizialmente nei modi indicati dall'art. 612 c.p.c., e suscettibile di esecuzione diretta. Siffatto diritto non si riferisce, infatti, alle facoltà attinenti alla cosa, né si esprime come potere erga omnes rispetto ad essa, configurandosi, invece, come un diritto riconosciuto verso un soggetto determinato, inadempiente rispetto a una prestazione altrettanto determinata, contro il quale esso può essere fatto valere nel termine proprio dei rapporti obbligatori.