(massima n. 1)
In tema di servitù prediali, in presenza di una situazione dei luoghi rimasta immutata, ove l'"utilitas" della servitù sia stata prevista in funzione di una specifica modalità di utilizzazione del fondo dominante, la quale sia rimasta sospesa per un apprezzabile lasso di tempo, si verifica una situazione di quiescenza del diritto di servitù, il quale non si estingue se non per prescrizione nel termine di cui all'art. 1073 c.c.; in tale periodo, le facoltà di esercizio del diritto reale restano sospese, giacché, se il titolare potesse continuare ad usare il diritto senza la specifica "utilitas", verrebbe di fatto ad esercitare un diritto diverso da quello originario.