(massima n. 1)
La Corte di Cassazione può accedere alla riqualificazione giuridica del fatto, se sia stato presentato un motivo nuovo dell'imputato sul punto, pur non enunciato in appello, purché entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta, avanzata per la prima volta dal Procuratore Generale di udienza, di derubricazione del reato di cui all'art. 20 bis, comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110, in quello di cui all'art. 20 comma primo L. cit., in quanto il giudice del merito aveva argomentato in relazione al solo reato di cui all'art. 20 bis l. cit., non dando spazio ad una diversa interpretazione del medesimo fatto).