(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione č rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilitą del ricorso, la nullitą sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimitą costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (Fattispecie in cui il giudice di merito, all'esito del giudizio abbreviato, aveva inflitto una pena che si collocava nel minino edittale del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, coincidente con il massimo edittale previsto dalla medesima norma all'epoca della decisione di legittimitą, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalitą di cui alla sentenza n. 32/2014, applicabile al caso di specie in quanto disciplina pił favorevole. Conf. non massimate 6108/14 e 6110/14).