(massima n. 1)
L'attribuzione dei procedimenti alla cognizione del giudice collegiale, determinata da ragioni di connessione, diviene definitiva ed irrevocabile per effetto dell'esercizio dell'azione penale mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del giudice, in applicazione del principio di "perpetuatio iurisdictionis". (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la competenza del tribunale in composizione collegiale in riferimento a reato di per sé attribuito alla cognizione del medesimo ufficio in composizione monocratica ritenendo irrilevante che per il reato commesso, rientrante nelle attribuzioni del giudice collegiale, fosse stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere).