(massima n. 1)
In tema di riesame avverso ordinanze applicative di misure cautelari, il mancato rispetto del termine di tre giorni "liberi" per la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale determina la nullitą dell'ordinanza, emessa all'esito dell'udienza, anche se quest'ultima si limiti a dichiarare l'inammissibilitą della richiesta di riesame in quanto tardiva. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che qualora il tribunale fissi l'udienza di trattazione, senza dichiarare "de plano" l'inammissibilitą del gravame, la decisione sulla tardivitą di quest'ultimo deve necessariamente essere adottata con il pieno rispetto del principio del contraddittorio).