(massima n. 3)
La condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 68 del 2003, anche se finalizzata al commercio, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della L. 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtł del principio di specialitą previsto dall'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione.