(massima n. 1)
Nell'interpretazione del testamento il ricorso ad elementi estrinseci è consentito soltanto in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva volontà del de cuius, sempreché trattisi di elementi riferibili allo stesso, quali ad esempio la sua mentalità, cultura, condizione sociale, consuetudine di rapporti ecc., e non anche ai fini dell'indagine volta a stabilire se una lettera, e cioè uno scritto non avente la veste formale di un testamento, abbia il contenuto di una disposizione di ultima volontà dell'autore, senza che al riguardo possa attribuirsi rilevanza ad una dichiarazione resa ad un notaio dal coniuge del de cuius, dovendo l'anzidetta indagine essere condotta alla stregua dell'esclusivo esame dell'atto.