(massima n. 1)
Nel sistema delle partecipazioni statali deve essere attribuita natura privatistica al rapporto intercorrente tra gli enti pubblici di gestione e le società per azioni di cui tali enti si avvalgano per la realizzazione completa dei relativi fini. Infatti, il principio secondo cui, in relazione all'attività imprenditoriale degli enti pubblici economici, non è configurabile, in difetto di specifica previsione legislativa, un assoggettamento degli amministratori degli enti medesimi che con riguardo agli enti di gestione delle partecipazioni statali (Iri, Eni, Egam, Ente Cinema, ecc.), né valgono ad escludere la natura privatistica dell'attività stessa il carattere vincolante delle direttive e dei programmi politici e ministeriali nel settore delle partecipazioni statali e la conseguente strumentalità degli enti di gestione rispetto ai fini dello Stato. Sicché a carico degli amministratori delle società per azioni, quali legali rappresentanti di società di natura privata, deve escludersi la configurabilità di reati propri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, quale il peculato, ma deve ravvisarsi, ove risultino accertati gli elementi costitutivi, la diversa figura dell'appropriazione indebita. (Nella specie è stato affermato il carattere privatistico dei rapporti intercorrenti tra l'ente minerario siciliano — Ems — quale ente pubblico economico di gestione, e l'Emsas e l'Italkali, appartenenti le ultime due, ai sensi dell'art. 25 L. Reg. Sicilia 22 dicembre 1973, n. 50, alla categoria delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, delle quali l'Ems si è avvalso per il perseguimento dei propri fini istituzionali).