(massima n. 1)
Il reato di appropriazione indebita si consuma con l'interversione oggettiva del possesso e non può avere rilievo la pretesa confusione di res fungibili nel contratto di deposito, in applicazione di nozioni civilistiche. (Nella fattispecie, il reato è stato ritenuto configurabile in capo all'agente assicurativo che, avendo la facoltà di riscuotere i premi dagli assicurati e di versarli alla società preponente secondo modalità e termini definiti, profittando della disponibilità delle somme nel conto corrente, se ne era appropriato, come emergeva anche da una serie di omissioni contabili).