(massima n. 1)
Avuto riguardo alla nozione oggettivistica della qualitą di pubblico ufficiale, quale risultante dall'attuale formulazione dell'art. 357 c.p., introdotta dall'art. 17, legge 26 aprile 1990 n. 86, č da escludere che possa ritenersi investito di detta qualitą il presidente del Consiglio di un Ordine forense con riguardo ad attivitą non istituzionale, quale deve ritenersi quella costituita, nella specie, dalla organizzazione, senza previa deliberazione dei competenti organi dell'ordine forense, di convegni di studio finanziati con accrediti degli interessati su conti correnti non iscritti in bilancio, pur se intestati al consiglio dell'ordine e gestiti, per la carica, dal solo presidente, nulla rilevando in contrario che detta attivitą apparisse svolta sotto l'egida del summenzionato Consiglio e con il consenso, di fatto, dei componenti del medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha quindi escluso che, nel caso in esame, potesse costituire il reato di peculato la condotta consistita nell'essersi il presidente del Consiglio dell'Ordine appropriato della somme versate sui suddetti conti correnti, ravvisandosi invece il reato di appropriazione indebita aggravata in danno dello stesso consiglio dell'ordine, cui le somme dovevano comunque ritenersi appartenenti).