(massima n. 1)
Il delitto di appropriazione indebita, commesso dal funzionario di banca con la concessione di un credito extra-fido, non integra una fattispecie necessariamente plurisoggettiva perché i comportamenti del soggetto beneficiato, quali l'accensione del conto e la richiesta di fido, pur necessari per la consumazione del reato sono penalmente irrilevanti. (La Corte ha altresì osservato che il soggetto beneficiato, ordinariamente ignaro del preciso contenuto della discrezionalità del funzionario, non è di regola nelle condizioni di discernere il momento in cui la condotta di quest'ultimo abbandona l'interesse della banca e diviene condotta appropriativa).