(massima n. 1)
L'art. 137, comma secondo, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, nel prevedere come illecito penale il falso interno del dipendente di una banca, funzionale alla concessione di un credito ad un terzo, configura un reato di pericolo, per la cui sussistenza non č necessario che il credito sia effettivamente concesso o che il patrimonio della banca sia depauperato. Ne deriva che, ove si verifichi quest'ultima ipotesi, deve ritenersi configurabile la diversa e pił grave ipotesi dell'appropriazione indebita.