(massima n. 1)
Non sono qualificabili come res nullius e neppure come res derelictae gli oggetti rinvenuti sulle salme inumate nei cimiteri ovvero durante le operazioni di bonifica dei campi cimiteriali, trattandosi di oggetti da ritenere, quanto meno presuntivamente, appartenuti ai defunti o a coloro che hanno inteso testimoniare a questi ultimi il loro affetto ed onorare la memoria, ed ai quali, quindi, in tal modo, è stata data da chi poteva disporne, sia jure successionis, sia a titolo di mero possesso, una specifica destinazione, la quale può dirsi venuta meno solo in presenza di rinuncia, come nel caso in cui la persona legittimata, pur posta in condizioni di intervenire alle operazioni di riesumazione o informata del rinvenimento di cose che potrebbero appartenerle, non si presenti ovvero ponga in essere altro comportamento manifestante inequivoco disinteresse verso gli oggetti rinvenuti o rinvenibili. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata ritenuta la penale responsabilità, a titolo di appropriazione indebita aggravata, di taluni dipendenti comunali, addetti al settore cimiteriale, i quali si erano impossessati di oggetti preziosi rinvenuti su salme delle quali era stata disposta la riesumazione, ovvero nel terreno del cimitero, nel corso di operazioni di bonifica).