(massima n. 1)
Integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune. Il reato di appropriazione indebita, da parte di un condomino, di energia elettrica destinata ad uso comune del condominio non può essere ritenuto aggravato, ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p., da abuso di relazioni di coabitazione, non essendo configurabile un tal genere di relazioni tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli che essi che vivono nella stessa abitazione.