(massima n. 1)
Non č configurabile il reato di appropriazione indebita aggravata nel caso di omesso, tempestivo pagamento dei canoni c.d. di fognatura dovuti, ai sensi dell'art. 17, comma 7, dell'abrogata legge 10 maggio 1976 n. 319, da parte dell'ente gestore del servizio di acquedotto a quello che gestisce il servizio di raccolta, trattamento e scarico delle acque di rifiuto, trattandosi di condotta che costituisce soltanto inadempimento di obbligazione propria del soggetto tenuto al suddetto pagamento, nulla rilevando che l'ente gestore dell'acquedotto, esercitando un diritto proprio riconosciutogli dalla legge, abbia riscosso dagli utenti, nei confronti dei quali č legittimato a rivalersi, l'importo corrispondente ai suddetti canoni. (Mass. redaz.).