(massima n. 2)
In tema di segreto di Stato opposto da un imputato ai sensi dell'art. 41, comma primo, della legge 3 agosto 2007 n. 124, la richiesta di conferma dell'esistenza del segreto, e l'eventuale successiva declaratoria di non doversi procedere ai sensi del comma terzo del citato art. 41, in caso di conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, non sono impugnabili per difetto di motivazione qualora il giudice procedente abbia adeguatamente evidenziato, nei predetti provvedimenti, che le notizie, gli atti, i documenti coperti da segreto sono, da un lato, pertinenti all'ipotesi accusatoria e specificamente rilevanti per l'esercizio del diritto di difesa, e, dall'altro, essenziali ai fini del decidere sulla posizione dell'imputato opponente.