(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), la nozione di «possesso» non va individuata facendo riferimento alle regole proprie del diritto civile, bensģ in via autonoma, avendo riguardo ad un concetto pił ampio che include ogni detenzione del bene, a qualsiasi titolo, tale da consentire una signoria immediata sulla cosa al di fuori della diretta sorveglianza e disponibilitą della stessa da parte del proprietario o di altri che vi abbiano un maggiore potere giuridico. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto che integrasse il reato di cui all'art. 646 c.p. e non invece quello di furto la condotta appropriativa posta in essere dal depositario della res altrui).