(massima n. 1)
Non sussiste il delitto di appropriazione indebita allorchč il titolo del possesso č tale da trasferire nel possessore la proprietā del bene. (Nella fattispecie, relativa a somma versata da benefattori su un conto bancario intestato ad un'associazione per la cura di un malato, la Corte ha ritenuto che il denaro - anche se in parte utilizzato per scopi diversi da quelli di destinazione - non fosse pių di proprietā nč dei donatori nč del malato, nei cui confronti l'associazione rispondeva solo a titolo obbligatorio).