(massima n. 1)
Il termine per la presentazione della querela per il reato di insolvenza fraudolenta decorre non giā dalla data in cui si verifica l'inadempimento dell'obbligazione, ma da quella in cui il creditore acquisisce la certezza che l'obbligato, contraendo l'obbligazione, aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza ed aveva contratto l'obbligazione con il proposito di non adempierla. (Nella fattispecie č stato ritenuto termine iniziale quello del tentativo di esecuzione forzata esperito dal creditore).