(massima n. 1)
L'occultamento del proprio stato di insolvenza integra il reato di insolvenza fraudolenta, nell'ipotesi in cui sia soggettivamente diretto all'elusione degli impegni assunti. La prova dell'esistenza della volontà di non pagare l'obbligazione — o una parte di essa — può essere desunta anche dal comportamento successivo dell'agente.