(massima n. 1)
In tema di insolvenza fraudolenta, a differenza di quanto previsto dall'art. 62 n. 6 c.p. — secondo cui il risarcimento del danno idoneo ad integrare la circostanza attenuante comune ivi disciplinata deve avvenire «prima del giudizio» — l'art. 641 cpv. c.p. stabilisce che l'adempimento dell'obbligazione estingue il reato se avvenuto «prima della condanna», sicché il tempo utile per provvedervi a determinare in tal guisa l'effetto estintivo si protrae fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato; secondo la terminologia del codice, infatti, si ha «condanna soltanto quando questa sia contenuta in una sentenza divenuta definitiva, per cui l'adempimento in questione può attuarsi efficacemente anche dopo decisione di primo o secondo grado e fino a che, pendente il ricorso per cassazione, la Corte Suprema non abbia ancora deciso in ordine al ricorso medesimo.