(massima n. 1)
Il conflitto di competenza č configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualitā tra il pubblico ministero, che č una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non č inquadrabile neppure sotto il profilo dei "casi analoghi" previsti dall'art. 28 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, per l'inammissibilitā del conflitto, la Corte ha trasmesso gli atti per la liquidazione degli onorari professionali al P.M. che aveva nominato il consulente tecnico e non al giudice procedente).