(massima n. 1)
Sussiste il conflitto improprio di competenza - rientrante nella previsione del "caso analogo" di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. - quando due giudici della esecuzione ricusano, contemporaneamente, di provvedere sulla medesima richiesta di condono e la cognizione del procedimento spetta al giudice che ebbe a deliberare la sentenza divenuta irrevocabile per ultima alla data della presentazione della richiesta di condono, essendo irrilevante la sopravvenienza, nelle more di ulteriori condanne irrevocabili.