(massima n. 1)
In materia di arbitrato rituale, la previsione di cui all'art. 829, comma 1, n. 8 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 25, ("ratione temporis" applicabile), si riferisce all'ipotesi in cui il lodo è contrario ad altro lodo non più impugnabile o ad una sentenza passata in giudicato emessi in altro procedimento arbitrale o giurisdizionale. Ne consegue che nel caso in cui il lodo definitivo sia contrario ad un lodo non definitivo, emesso nello stesso procedimento arbitrale, non ricorre la detta ipotesi, né quella di cui all'art. 829, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., di contraddittorietà di disposizioni, poiché ciò comporterebbe il venir meno dell'autonomia del lodo non definitivo, configurandosi, invece, una nullità per essere stata la pronuncia resa al di fuori dei limiti funzionali della convenzione di arbitrato.