(massima n. 1)
In materia di ricusazione del giudice della esecuzione, poiché i suoi atti sono suscettibili di controllo con lo specifico rimedio dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., la mancata impugnabilitą in via autonoma dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non esclude che il contenuto di essa possa essere riesaminato nel corso del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, attraverso il controllo del provvedimento reso dal giudice "suspectus", atteso che l'eventuale vizio causato dall'incompatibilitą del giudice ricusato si risolve in motivo di nullitą dell'attivitą svolta dal medesimo e quindi di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.