(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1065 c.c., con riguardo alla determinazione dell'estensione e modalità di esercizio della servitù, prima di adottare il criterio del contemperamento dei contrapposti interessi dei fondi previsto dall'ultima parte di tale norma, non deve gradatamente considerarsi, dopo il titolo, il possesso, in quanto essi vanno considerati su uno stesso piano, nel senso che il titolo determina il contenuto del diritto nelle servitù costituite per usucapione. Tuttavia, anche nel caso di servitù costituita in base al titolo, la disposizione negoziale che disciplina l'estensione e le modalità di esercizio della servitù deve essere innanzi tutto interpretata secondo i criteri generali dettati dall'art. 1362 c.c., tenendo, quindi, presente anche il comportamento complessivo delle parti, pur se posteriore alla conclusione del contratto, al solo fine di chiarire il significato e la portata della disposizione negoziale, salvo che il titolo nulla disponga circa l'estensione e le modalità di esercizio della servitù giacché in tal caso il comportamento si trasformerebbe esso stesso in titolo costitutivo del contenuto del diritto.