(massima n. 1)
In materia di revocazione ordinaria, nessuna disposizione del codice di procedura civile inibisce alla parte, che pure abbia ottenuto la sospensione del termine per la proposizione dell'impugnazione ex art. 398 cod. proc. civ., di svolgere egualmente l'impugnazione, tenuto conto delle circostanze e di ragioni di opportunitą difensiva.