(massima n. 1)
La maggiore gravosità dell'esercizio della servitù, prevista dall'art. 1068, secondo comma c.c., per il trasferimento del peso in luogo diverso, a richiesta del proprietario del fondo servente, può dipendere o da un fatto estraneo all'attività dei proprietari dei due fondi interessati o dall'utilizzazione che il proprietario del fondo servente intenda fare del proprio terreno ovvero da un più intenso esercizio della servita ad opera del proprietario del fondo dominante, esercizio che, pur rientrando nell'ambito del diritto reale specifico, perché astrattamente prevedibile fin dalla origine, grazie all'ampiezza del titolo costitutivo, non era stato mai attuato in precedenza.