(massima n. 1)
Non ricorre un errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., nella pronuncia di legittimitą che, decidendo nel merito, abbia ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto, trattandosi, quand'anche risulti errata, di una violazione di legge nell'applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. e quindi di un errore di giudizio e non di un travisamento del fatto.