(massima n. 1)
Il giudizio di divisione ereditaria deve svolgersi necessariamente, a norma dell'art. 784 c.p.c., nei confronti di tutti coloro che partecipano alla comunione al momento della proposizione della domanda, mentre non ricorre la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'acquirente di uno dei beni controversi in pendenza di giudizio, non operando il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso alcun effetto sul rapporto processuale (art. 111 c.p.c.). Pertanto, l'acquirente di un bene ereditario che siasi costituito in giudizio a seguito di chiamata iussu iudicis, sull'erroneo presupposto della necessaria estensibilità del litisconsorzio nei suoi confronti, riveste una posizione processuale analoga a quella dell'interveniente volontario, al quale non è dato opporre alcunché circa la validità e l'efficacia delle prove ritualmente ammesse ed espletate prima del suo intervento.