(massima n. 2)
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di sottrazione di cose comuni previsto dall'art. 627 c.p., la condotta di colui che faccia propria la cosa mobile di cui sia gią possessore, pur se a titolo di compossesso pro indiviso: non č possibile, infatti, configurare una «sottrazione» da parte di chi si trovi attualmente, anche se solo pro quota, in possesso del bene. (In attuazione di detto principio la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 646 c.p. nell'impossessamento da parte di un condomino, attuato mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, dell'energia elettrica destinata all'alimentazione dell'impianto di illuminazione e degli altri apparecchi di proprietą comune, argomentando sul presupposto che tutti i partecipanti al condominio, compreso l'agente, dovevano reputarsi compossessori dell'energia elettrica somministrata dall'ente erogatore).