(massima n. 2)
L'elemento distintivo significante tra il reato previsto dall'art. 622 c.p., rivelazione di segreto professionale, ed il reato di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 c.p. - la cui differenza pure è possibile cogliere in base alla diversità della ratio incriminatrice (tutela della libertà del singolo per l'art. 622 c.p. e tutela della pubblica amministrazione per l'art. 326 c.p.), della qualificazione giuridica (reato, rispettivamente, di danno ovvero di pericolo) e delle condizioni di perseguibilità (a querela ovvero d'ufficio) - è essenzialmente quello del tipo di segreto, di cui è interdetta la divulgazione: il quale, nella ipotesi dell'art. 326 c.p., deve riguardare notizie «di ufficio», quelle, cioè, concernenti un atto o un fatto della pubblica amministrazione in senso lato nei diversi aspetti delle funzioni legislativa, giudiziaria o amministrativa stricto iure; mentre, nella ipotesi dell'art. 622 c.p., deve essere riferito a notizie apprese «per ragioni di ufficio» e riflettenti situazioni soggettive di privati e delle quali colui, che di esse è depositario in virtù del suo status professionale in senso lato (ufficio, professione o arte), deve assicurare la riservatezza.