(massima n. 1)
Con la distruzione si trasforma la materialità stessa della corrispondenza in modo che questa non esiste più fisicamente; con la soppressione si deve raggiungere l'equivalente risultato della trasformazione del suo aspetto giuridico, che è la disponibilità dell'avente diritto. Per una qualunque circostanza, non voluta né prevista dall'agente, la corrispondenza, che costui intendeva sopprimere come tale non consegnandola al destinatario, può essere trovata da altri. Tale fortuito ritrovamento, però, non ha alcuna influenza sull'azione commessa dall'agente poiché fin dal primo momento, data la sua idoneità a conseguire l'evento voluto, essa aveva violato la norma incriminatrice.