(massima n. 1)
In materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la nozione di giusta causa, alla cui assenza l'art. 616 secondo comma c.p., subordina la punibilitā della rivelazione del contenuto della corrispondenza, non č fornita dal legislatore ed č dunque affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone, e che il giudice deve pertanto determinare di volta in volta con riguardo alla liceitā sotto il profilo etico e sociale dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la giusta causa relativamente alla rivelazione del contenuto della corrispondenza del coniuge in un giudizio civile di separazione).