(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą dell'ipotesi aggravata della violazione di domicilio commessa con violenza sulle cose, di cui all'ultimo comma dell'art. 614 c.p., la sussistenza della materialitą di tale violenza non deve essere rapportata alla resistenza pił o meno intensa che opponga la cosa contro cui viene esercitata o alla precedente integritą di essa, bastando che la violenza sia idonea a rimuovere l'ostacolo che la cosa frapponga all'attuazione dell'azione delittuosa.