(massima n. 1)
Quando il domicilio è comune a più persone (ad es. membri di una comunità familiare) all'inviolabilità del domicilio hanno diritto tutti i conviventi; perciò il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all'introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio. L'introduzione nell'abitazione altrui, in ora notturna, con il consenso della figlia maggiorenne, di persona certamente non gradita (ad es. perché coniugata), con modi inequivocabilmente intesi a non palesarne la presenza, deve ritenersi operata contro la volontà degli altri familiari e quindi integra il delitto di violazione di domicilio.