(massima n. 1)
Ricorre l'ipotesi dell'introduzione nel domicilio altrui contro la volontą tacita del titolare dello ius prohibendi nel caso di chi si introduca nell'abitazione per un fine illecito, a nulla rilevando la mancanza di clandestinitą nell'agente, che frequenti o che debba ritenersi autorizzato a frequentare la casa del titolare di essa per relazioni di parentela, amicizia, affari.