(massima n. 2)
La facoltą di accesso da parte del pubblico a locali come le osterie, i bar, i negozi e altri locali aperti al pubblico, non fa venir meno nel titolare, anche per le responsabilitą connesse alla conduzione dell'esercizio, il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrarvi o a rimanervi o che comunque si siano introdotti per fini non leciti o non allo scopo di usufruire dei servizi offerti. Risponde, pertanto, di violazione di domicilio chi si introduca in un negozio per minacciare e aggredire e, quindi, per uno scopo non solo illecito, ma del tutto opposto a quello concernente la facoltą di usufruire del servizio di vendita.