(massima n. 1)
La violazione del domicilio (art. 614 c.p.) presuppone la sua esistenza reale ed attuale, con l'esercizio di tutte le attivitą domestiche che godono della tutela della legge penale. L'attualitą dell'uso, cui č collegato il diritto alla tutela della libertą individuale, sotto il profilo della libertą domestica, non implica la sua continuitą e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, pił o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto, la quale, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, non comporta affatto, di per se sola, la volontą di non tornare ad accedere all'abitazione e meno che mai quella di abbandonare definitivamente il domicilio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto che integrasse il reato di cui all'art. 614 c.p. la condotta dell'imputato che si era introdotto all'interno di una abitazione, contro la volontą del titolare, effettuando opere di demolizione di un muro seguite dall'apertura di una porta, comunicante con il proprio adiacente studio professionale, il tutto in assenza del proprietario per ricovero ospedaliero dovuto a grave malattia, conclusasi con il decesso).