(massima n. 1)
Integra il reato di violazione di domicilio, ai sensi dell'art. all'art. 614, comma primo, c.p., che equipara l'introduzione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente, il quale frequenti o si ritenga autorizzato a frequentare l'abitazione del soggetto passivo; mentre ricorre l'ipotesi di cui all'art. 614, comma secondo, c.p. — che sanziona chi si trattiene nel domicilio altrui contro l'espressa volontà del titolare — nel caso in cui dette intenzioni diventino illecite solo in un momento successivo all'introduzione nell'abitazione altrui.