(massima n. 1)
Nell'espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario nei casi e nei modi di cui agli artt. 602 e seguenti c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo č destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullitā, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimitā con remissione della causa al giudice di primo grado.