(massima n. 1)
Stante il disposto dell'art. 1054 c.c. per il quale, qualora un fondo sia divenuto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione, il proprietario di quel fondo ha diritto ad ottenere il passaggio coattivo gratuito dall'altro contraente deve presumersi che le servitł costituite con lo stesso atto di alienazione o di divisione od anche con atto successivo, che alla interclusione siano oggettivamente finalizzate, abbiano natura coattiva, salvo che dall'atto non risulti una contraria volontą delle parti di assoggettarle al regime delle volontarie.