(massima n. 1)
Il diritto alla costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1054 c.c., in quanto collegantesi esclusivamente alla vicenda negoziale (alienazione a titolo oneroso o divisione) da cui è scaturita l'interclusione del fondo, assume la configurazione di un mero diritto personale, spettante, cioè, soltanto nei confronti dell'altro contraente (o condividente) e dei suoi eredi, ed escluso nei riguardi dell'avente causa per atto tra vivi di detto contraente (o condividente), non risultando dalla oggettiva situazione dei luoghi, né attraverso il mezzo della pubblicità immobiliare dell'atto che ha determinato quella interclusione. Il detto diritto «ad habendam servitutem» ex art. 1054 c.c. (che può essere trasferito, in capo all'avente causa per atto tra vivi del proprietario del fondo intercluso), a differenza di quello previsto dall'art. 1051 c.c., non rappresenta una facoltà ricompresa nel diritto di proprietà inteso nella sua configurazione legale tipica, ma costituisce un diritto autonomo, soggetto, in difetto di contraria disposizione, alla ordinaria prescrizione estintiva, salvo l'esercizio della diversa facoltà, non prescrittibile, di ottenere, ex art. 1051, la costituzione di servitù coattiva anche a carico dello stesso fondo dell'alienante a titolo oneroso o del condividente, ove ricorrano i presupposti previsti dalla citata norma.