(massima n. 1)
L'art. 1054 c.c., ai sensi del quale l'alienazione di un fondo, ove determini interclusione della porzione residua rimasta in proprietà dell'alienante, comporta il diritto di quest'ultimo di ottenere dall'acquirente servitù di passaggio, trova applicazione anche nel caso di trasferimento discendente da prelazione esercitata dall'affittuario a norma dell'art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590, considerato che il prelazionante si pone nella veste di avente causa (a titolo oneroso) del concedente, non del terzo promissario in forza del preliminare di vendita. Peraltro, qualora le parti stipulanti il preliminare non abbiano tenuto conto, nella determinazione del prezzo, della suddetta servitù (nella specie, in quanto il preliminare riguardava anche quella porzione residua), deve escludersi l'operatività della citata norma, nel punto in cui nega l'indennità per il passaggio, restando l'indennità medesima dovuta secondo i criteri fissati dall'art. 1053 c.c.