(massima n. 1)
Nei giudizi instaurati da (o contro) societā di persone č sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, la presenza in giudizio di tutti i soci, non essendo configurabile un interesse della societā (come autonomo soggetto giuridico) che non si identifichi con la somma degli interessi dei soci medesimi.