(massima n. 2)
Il difetto della procura conferita dal convenuto al proprio difensore non incide sulla regolarità del contraddittorio, che è validamente instaurato con la rituale notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma vizia soltanto la costituzione del convenuto medesimo, senza che l'eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo invalidi la successiva pronuncia della sentenza, atteso che una declaratoria siffatta non ha altro scopo che quello di fornire la prova dell'avvenuto accertamento della notifica dell'atto suddetto alla parte non comparsa o irregolarmente costituita.