(massima n. 1)
Il principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. si correla sul piano costituzionale sia con la regola dell'uguaglianza affermata dall'art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall'art. 24, secondo comma, Cost. Ģinviolabile in ogni stato e grado del giudizioģ, involge gli aspetti tecnici della difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto del medesimo; detto principio, quindi, non č riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettivitā durante tutto lo svolgimento del processo. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice a quo non aveva ammesso alla discussione della causa il difensore di una delle parti, che aveva richiesto il rinvio della discussione in adesione ad uno sciopero degli avvocati, ma poi, a seguito dell'opposizione della controparte, si era dichiarato disposto a spiegare la propria attivitā difensiva).